All'art. 14 Legge 22 maggio 1978, n.194, contenente "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", si aggiunge il seguente: «comma 1-bis. Il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso»
Raccolta firme entro il 10 novembre 2023